Art. 11.
(Promozione della formazione e della ricerca nel campo dell'urbanistica e dell'architettura tradizionali).

      1. Il Ministero, mediante intese con il Ministero della pubblica istruzione, con le

 

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regioni e con gli enti locali, favorisce l'istituzione e lo sviluppo di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza della cultura urbanistica e architettonica tradizionali, con particolare riguardo alla tutela del paesaggio.
      2. Le regioni e gli enti locali, in conformità agli indirizzi e ai princìpi enunciati nell'articolo 2, provvedono a istituire corsi di formazione professionale nel campo dell'urbanistica e dell'architettura tradizionali, anche tramite la costituzione di appositi «cantieri-scuola».